Il Consiglio nazionale forense,
nella seduta amministrativa del 22 settembre 2017, ha
deliberato:
di modificare l'art. 20 (Responsabilita' disciplinare) del
Codice deontologico forense sopprimendo la formulazione vigente con
quella che di seguito si riporta:
«1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di
cui ai precedenti articoli e, comunque, tutte le infrazioni ai doveri
e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia
costituiscono illeciti disciplinari ex art. 51 comma 1 legge n.
247/2012.
2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate
ai titoli II, III, IV, V, VI del C.D., comportano l'applicazione
delle sanzioni disciplinari ivi espressamente previste; ove non
riconducibili comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari
di cui agli articoli 52 lettera c e art. 53 legge n. 247/2012 da
individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entita', sulla base
dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 del Codice deontologico.»;
di modificare il comma 2 dell'art. 27 (Dovere di informazione)
del Codice deontologico forense aggiungendo dopo la parola
«ipotizzabili», le seguenti: «; deve inoltre comunicare in forma
scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la
prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra
oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.»;
di modificare il comma 3 dell'art. 27 (Dovere di informazione)
del Codice deontologico forense aggiungendo dopo la parola
«mediazione», le seguenti: «o di negoziazione assistita».
Viene dato mandato alla Commissione deontologica di predisporre
la stesura definitiva del testo e agli Uffici di segreteria di
avviare quanto prima le procedure di consultazione previste dall'art.
35, comma 1, lettera d), della legge n. 247/12, nella consolidata
modalita' telematica.
Il Consiglio nazionale forense,
nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018, preso atto
dell'esito delle procedure di consultazione di cui alla propria
delibera del 22 settembre 2017, ha deliberato:
di modificare la formulazione dell'art. 20 del Codice
deontologico forense sostituendola con quella che di seguito si
riporta:
«Art. 20 - Responsabilita' disciplinare»
1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai
precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole
di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono
illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31
dicembre 2012, n. 247.
2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai
titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano
l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non
riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni
disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31
dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla
loro entita', sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di
questo codice;
di modificare il comma 3 dell'art. 27 del Codice deontologico
forense eliminando, dopo la parola «informare», l'inciso «la parte
assistita» e inserendo, dopo la parola «chiaramente», la seguente
frase «la parte assistita della possibilita' di avvalersi del
procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto,» onde il
nuovo comma 3 dell'art. 27 recita: «L'avvocato, all'atto del
conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte
assistita della possibilita' di avvalersi del procedimento di
negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilita' di
avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresi' informarla
dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti
dalla legge.».
La formulazione del comma 3 dell'art. 27 del Codice deontologico
forense e' pertanto sostituita da quella che di seguito si riporta.
«Art. 27 - Dovere di informazione»
Commi 1 e 2 invariati.
3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve
informare chiaramente la parte assistita della possibilita' di
avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto,
della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione; deve
altresi' informarla dei percorsi alternativi al contenzioso
giudiziario, pure previsti dalla legge.
Commi da 4 a 9 invariati.