Il Consiglio nazionale forense, 
      nella  seduta  amministrativa  del  22   settembre   2017,   ha
deliberato: 
        di modificare l'art. 20  (Responsabilita'  disciplinare)  del
Codice deontologico forense sopprimendo la formulazione  vigente  con
quella che di seguito si riporta: 
        «1. La violazione dei doveri e delle regole  di  condotta  di
cui ai precedenti articoli e, comunque, tutte le infrazioni ai doveri
e alle regole di condotta imposti dalla  legge  o  dalla  deontologia
costituiscono illeciti disciplinari ex  art.  51  comma  1  legge  n.
247/2012. 
        2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi  tipizzate
ai titoli II, III, IV, V,  VI  del  C.D.,  comportano  l'applicazione
delle sanzioni  disciplinari  ivi  espressamente  previste;  ove  non
riconducibili comportano l'applicazione delle  sanzioni  disciplinari
di cui agli articoli 52 lettera c e art.  53  legge  n.  247/2012  da
individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entita', sulla  base
dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 del Codice deontologico.»; 
      di modificare il comma 2 dell'art. 27 (Dovere di  informazione)
del  Codice  deontologico  forense   aggiungendo   dopo   la   parola
«ipotizzabili», le seguenti: «;  deve  inoltre  comunicare  in  forma
scritta  a  colui  che   conferisce   l'incarico   professionale   la
prevedibile misura del  costo  della  prestazione,  distinguendo  fra
oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.»; 
      di modificare il comma 3 dell'art. 27 (Dovere di  informazione)
del  Codice  deontologico  forense   aggiungendo   dopo   la   parola
«mediazione», le seguenti: «o di negoziazione assistita». 
    Viene dato mandato alla Commissione deontologica  di  predisporre
la stesura definitiva del  testo  e  agli  Uffici  di  segreteria  di
avviare quanto prima le procedure di consultazione previste dall'art.
35, comma 1, lettera d), della legge  n.  247/12,  nella  consolidata
modalita' telematica. 
    Il Consiglio nazionale forense, 
      nella seduta amministrativa del 23 febbraio  2018,  preso  atto
dell'esito delle procedure  di  consultazione  di  cui  alla  propria
delibera del 22 settembre 2017, ha deliberato: 
      di  modificare  la  formulazione  dell'art.   20   del   Codice
deontologico forense sostituendola  con  quella  che  di  seguito  si
riporta: 
«Art. 20 - Responsabilita' disciplinare» 
    1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui  ai
precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle  regole
di condotta imposti dalla legge  o  dalla  deontologia  costituiscono
illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge  31
dicembre 2012, n. 247. 
    2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi  tipizzate  ai
titoli  II,  III,  IV,  V  e  VI  del  presente  codice,   comportano
l'applicazione delle sanzioni ivi  espressamente  previste;  ove  non
riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni
disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della  legge  31
dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla
loro entita', sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22  di
questo codice; 
      di modificare il comma 3 dell'art. 27 del  Codice  deontologico
forense eliminando, dopo la parola «informare»,  l'inciso  «la  parte
assistita» e inserendo, dopo la  parola  «chiaramente»,  la  seguente
frase  «la  parte  assistita  della  possibilita'  di  avvalersi  del
procedimento di negoziazione assistita  e,  per  iscritto,»  onde  il
nuovo  comma  3  dell'art.  27  recita:  «L'avvocato,  all'atto   del
conferimento  dell'incarico,  deve  informare  chiaramente  la  parte
assistita  della  possibilita'  di  avvalersi  del  procedimento   di
negoziazione  assistita  e,  per  iscritto,  della  possibilita'   di
avvalersi del procedimento di mediazione;  deve  altresi'  informarla
dei percorsi alternativi al contenzioso  giudiziario,  pure  previsti
dalla legge.». 
    La formulazione del comma 3 dell'art. 27 del Codice  deontologico
forense e' pertanto sostituita da quella che di seguito si riporta. 
«Art. 27 - Dovere di informazione» 
    Commi 1 e 2 invariati. 
    3. L'avvocato,  all'atto  del  conferimento  dell'incarico,  deve
informare  chiaramente  la  parte  assistita  della  possibilita'  di
avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto,
della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione;  deve
altresi'  informarla  dei   percorsi   alternativi   al   contenzioso
giudiziario, pure previsti dalla legge. 
    Commi da 4 a 9 invariati.